Art. 1.
È costituita in Trento l’Associazione Organistica Trentina “Renato Lunelli” in appresso indicata
anche come “l’Associazione”. Essa ha sede in Trento, con indirizzo in via Esterle, 2.
Art. 2.
L’Associazione è apartitica e apolitica con durata illimitata nel tempo e promuove senza fini di
lucro:
a. la conoscenza e la divulgazione della musica organistica anche attraverso contatti fra
persone, enti ed associazioni;
b. lo studio delle reciproche influenze tra rito e arte, tra liturgia e musica, teologia ed estetica
anche ai fini della formazione liturgico-musicale degli organisti;
c. l’aggiornamento del catalogo e della schedatura del patrimonio organario della provincia e
l’approfondimento nell’indagine dei legami tra la storia degli strumenti e la coeva realtà
religiosa e culturale;
d. un impegno per la salvaguardia del patrimonio organario trentino;
e. concerti, seminari di studio, divulgazioni, pubblicazioni, atti di convegni, rivista-bollettino,
corsi, concorsi, incontri e qualunque attività idonea agli scopi dell’Associazione;
f. la raccolta di materiale bibliografico e documentario riguardante l’attività dell’Associazione.
Art. 3.
L’Associazione potrà dare, in piena autonomia, la sua collaborazione ad altri enti, associazioni,
aziende pubbliche e private, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.
Art. 4.
I soci sono di tre categorie:
a. Soci ordinari. Sono coloro che partecipano all’effettiva conduzione dell’Associazione;
hanno diritto di partecipare all’assemblea e possono ricoprire cariche sociali. Oltre ai soci
fondatori dell’Associazione, membri di diritto, possono essere soci ordinari, previo
versamento della quota sociale, coloro che siano in possesso di riconosciuti titoli di studio in
campo musicale, coloro che, pur non essendo in possesso di tale titolo di studio, si sono
distinti per qualificati contributi al raggiungimento delle finalità dell’Associazione nonché
studenti e appassionati del settore. L’ammissione all’Associazione in qualità di socio
ordinario è a insindacabile giudizio del Consiglio direttivo previa motivazione scritta dello
stesso e nei termini e regolamenti previsti dall’art. 15.
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b. Soci sostenitori. Sono soci ordinari che sostengono finanziariamente le attività o le
manifestazioni organizzate dall’Associazione.
c. Soci onorari. Sono i soggetti che per professionalità e meriti artistici spiccano nel panorama
musicale nazionale e internazionale. I soci onorari hanno carattere permanente e non hanno
l’obbligo del versamento della quota annuale.
La quota annuale non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è
soggetta a rivalutazione.
Art. 5.
Organi sociali dell’Associazione sono:
a. L’assemblea generale dei soci
b. Il consiglio direttivo
c. Il presidente
Art. 6.
L’assemblea generale è convocata dal consiglio direttivo una volta all’anno entro il 30 aprile per :
a. approvare i bilanci preventivo e consuntivo nonché la relazione del consiglio direttivo
sull’andamento dell’Associazione;
b. eleggere il presidente;
c. eleggere i membri del consiglio direttivo;
d. nominare, eventualmente, il presidente onorario;
e. stabilire le quote sociali annuali;
f. deliberare su altri argomenti eventualmente proposti dal consiglio direttivo o da un gruppo
di soci. L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo ne
ravvisi la necessità, oppure quando ne venga fatta domanda e sottoscritta da almeno la metà
dei soci ordinari. Ad essa vengono sottoposte, per l’approvazione le modifiche allo statuto e
tutte le proposte che non siano di competenza degli altri organi sociali.
Art. 7.
La convocazione dell’assemblea generale dei soci è indetta dal presidente mediante avviso, fatto ad
ogni socio almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con la precisazione degli
argomenti posti all’ordine del giorno dell’ora e del luogo della riunione. l’assemblea ordinaria, in
prima convocazione, viene regolarmente costituita quando il numero dei soci intervenuti o
rappresentati è composto da almeno la metà dei soci. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a
maggioranza di voti di almeno la metà dei presenti. In seconda convocazione sarà valida qualunque
sia il numero dei soci fra presenti e rappresentati.. L’assemblea straordinaria in prima convocazione
viene regolarmente costituita quando il numero dei soci intervenuti o rappresentati è composta da
almeno la metà dei soci. In seconda convocazione per gli atti deliberatori, viene richiesto il voto
favorevole di almeno due terzi dei presenti. All’apertura di ogni seduta, l’assemblea elegge un
segretario con l’incarico di redigere il verbale della riunione. Il verbale deve essere sottoscritto dal
presidente e dal segretario verbalizzatore.
Art. 8.
I soci ordinari che per qualunque ragione non possano presenziare alle assemblee, hanno la facoltà
di farsi rappresentare da un altro socio ordinario, mediante delega per iscritto. Ogni socio ordinario
può ricevere non più di una delega.
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Art. 9.
Il consiglio direttivo è composto da sei membri eletti dall’assemblea generale dei soci.
I membri del consiglio direttivo e il presidente, durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso
di vacanza di una o più cariche, il presidente provvederà alla loro reintegrazione chiamandovi i soci
ordinari che nelle ultime elezioni risultarono in graduatoria immediatamente dopo i consiglieri
eletti.
Tra i membri vengono eletti un vicepresidente, un segretario, un tesoriere e un coordinatore
artistico. Le scelte da operare per ciascuno di questi ruoli andranno comunque discusse e concordate
in seno al direttivo.
Il vicepresidente ha la rappresentanza anche legale in caso di impedimento, assenza o vacanza del
presidente dell’Associazione e può avere la delega, di parte dei compiti del presidente in via
transitoria o permanente.
Il segretario dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento dell’Associazione, secondo le
direttive degli organi sociali, ne cura l’attuazione, risponde verso il presidente di tutti i servizi
sociali. Redige la corrispondenza e cura il protocollo e l’archivio del carteggio e dei documenti
sociali.
Il Tesoriere cura l’amministrazione e provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione
ed alle spese, da pagarsi su mandato del consiglio direttivo. Potrà avvalersi della collaborazione di
una persona esperta.
Il coordinatore artistico, cura l’attività culturale e musicale dell’Associazione di cui è il referente.
Art. 10.
Sono attribuzioni del consiglio direttivo:
a. la nomina del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del coordinatore artistico, da
eleggersi fra i consiglieri;
b. la convocazione dell’assemblea generale dei soci;
c. la presentazione dei bilanci preventivo e consuntivo e delle spese non preventivate;
d. le deliberazioni di provvedimenti riguardanti l’attività dell’Associazione;
e. le deliberazioni sull’ammissione o l’esclusione dei soci;
f. la conduzione artistica dell’Associazione a cura del coordinatore artistico.
g. l’affidamento ai suoi membri, ai soci, a terzi ed a speciali commissioni, lo studio di
determinate questioni, progetti, proposte, nonché il compimento di quei lavori ed iniziative
culturali che l’assemblea generale decide di effettuare nell’interesse dell’Associazione.
h. stabilire l’importo delle quote associative annue;
Particolari norme di funzionamento e di funzione del presente statuto potranno essere
eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e da
sottoporre per l’approvazione all’assemblea ordinaria.
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero consiglio direttivo si intenderà decaduto.
Art. 11
Il consiglio direttivo si riunisce due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e
consuntivo, nonché ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta,
sottoscritta da almeno uno dei membri del consiglio stesso. Per la validità delle sedute è necessario
l’intervento di almeno quattro membri del consiglio direttivo oltre il presidente. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei votanti.
Art. 12.
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Sono attribuzioni del presidente:
a. la convocazione e la presidenza del consiglio direttivo;
b. l’adozione di tutti quei provvedimenti atti al conseguimento dei fini statutari, e alla vigilanza
della esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea generale dei soci e del consiglio
direttivo;
c. la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti.
Art. 13.
Nel caso l’assemblea dei soci ritenga di individuare in un socio eccezionali meriti nel
conseguimento delle finalità dell’Associazione, può nominarlo presidente onorario. La durata di
tale carica è a vita. Egli è ambasciatore per l’Associazione, negli ambiti e nelle modalità che riterrà
più adeguate secondo gli auspici del direttivo.
Art. 14.
L’anno sociale e finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni
esercizio il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio
preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’assemblea generale ogni anno entro il
mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni
precedenti la seduta, per essere consultato da ogni associato.
Art. 15.
La decadenza e/o l’esclusione da associato è deliberata dal consiglio direttivo su proposta del
presidente. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato,
presentando comunicazione scritta. Chi recede dall’Associazione per qualsiasi motivo, non ha
diritto alcuno sul patrimonio. La qualifica di socio viene meno per il ritardato pagamento dei
contributi per oltre un anno. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, tutti i
soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno,
secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. I soci hanno il dovere di difendere sempre il
buon nome dell’Associazione.
Art. 16
Ogni socio sia ordinario che sostenitore ha l’obbligo di inviare prima della scadenza dell’anno
sociale, la propria quota per l’anno successivo - da versare in unica rata - qualora non abbia
rassegnato le dimissioni oppure sia cessato nei termini e modalità stabiliti dall’art. 15.
Art. 17.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili dei quali l’Associazione
diventa proprietaria a qualsiasi titolo, come pure da tutti i valori dei quali abbia piena disponibilità,
in particolare da:
a. quota annuale dei soci ordinari;
b. quota annuale dei soci sostenitori;
c. quote volontarie dei soci onorari;
d. eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative
che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
e. ulteriori versamenti volontari degli associati;
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f. contributi dalle pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere,
eventuali sponsorizzazioni;
g. sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati. Le elargizioni liberali in denaro, le
sovvenzioni, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera
sull’utilizzazione di esse in armonia con le norme statutarie dell’Associazione;
h. rimborsi;
i. attività marginali di carattere commerciale e produttivo. I proventi derivanti da attività
commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio
dell’organizzazione; l’assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve essere
comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione;
j. ogni altro tipo di entrata.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Art. 18.
L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci
espressamente convocata. Alla votazione dovrà partecipare almeno la metà dei soci e la
deliberazione dovrà ottenere il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti. Il patrimonio residuo
dell’ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96 n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Alle cariche elettive ed ai soci in genere compete solo il
rimborso delle spese varie, regolarmente documentate.
Art. 20.
Per quanto non previsto dal presente Statuto in esame, si rinvia alle leggi vigenti in materia, nonché
alle norme del codice civile.