STATUTO

Art. 1.

È costituita in Trento l’Associazione Organistica Trentina “Renato Lunelli” in appresso indicata

anche come “l’Associazione”. Essa ha sede in Trento, con indirizzo in via Esterle, 2.

Art. 2.

L’Associazione è apartitica e apolitica con durata illimitata nel tempo e promuove senza fini di

lucro:

a. la conoscenza e la divulgazione della musica organistica anche attraverso contatti fra

persone, enti ed associazioni;

b. lo studio delle reciproche influenze tra rito e arte, tra liturgia e musica, teologia ed estetica

anche ai fini della formazione liturgico-musicale degli organisti;

c. l’aggiornamento del catalogo e della schedatura del patrimonio organario della provincia e

l’approfondimento nell’indagine dei legami tra la storia degli strumenti e la coeva realtà

religiosa e culturale;

d. un impegno per la salvaguardia del patrimonio organario trentino;

e. concerti, seminari di studio, divulgazioni, pubblicazioni, atti di convegni, rivista-bollettino,

corsi, concorsi, incontri e qualunque attività idonea agli scopi dell’Associazione;

f. la raccolta di materiale bibliografico e documentario riguardante l’attività dell’Associazione.

Art. 3.

L’Associazione potrà dare, in piena autonomia, la sua collaborazione ad altri enti, associazioni,

aziende pubbliche e private, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Art. 4.

I soci sono di tre categorie:

a. Soci ordinari. Sono coloro che partecipano all’effettiva conduzione dell’Associazione;

hanno diritto di partecipare all’assemblea e possono ricoprire cariche sociali. Oltre ai soci

fondatori dell’Associazione, membri di diritto, possono essere soci ordinari, previo

versamento della quota sociale, coloro che siano in possesso di riconosciuti titoli di studio in

campo musicale, coloro che, pur non essendo in possesso di tale titolo di studio, si sono

distinti per qualificati contributi al raggiungimento delle finalità dell’Associazione nonché

studenti e appassionati del settore. L’ammissione all’Associazione in qualità di socio

ordinario è a insindacabile giudizio del Consiglio direttivo previa motivazione scritta dello

stesso e nei termini e regolamenti previsti dall’art. 15.

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b. Soci sostenitori. Sono soci ordinari che sostengono finanziariamente le attività o le

manifestazioni organizzate dall’Associazione.

c. Soci onorari. Sono i soggetti che per professionalità e meriti artistici spiccano nel panorama

musicale nazionale e internazionale. I soci onorari hanno carattere permanente e non hanno

l’obbligo del versamento della quota annuale.

La quota annuale non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è

soggetta a rivalutazione.

Art. 5.

Organi sociali dell’Associazione sono:

a. L’assemblea generale dei soci

b. Il consiglio direttivo

c. Il presidente

Art. 6.

L’assemblea generale è convocata dal consiglio direttivo una volta all’anno entro il 30 aprile per :

a. approvare i bilanci preventivo e consuntivo nonché la relazione del consiglio direttivo

sull’andamento dell’Associazione;

b. eleggere il presidente;

c. eleggere i membri del consiglio direttivo;

d. nominare, eventualmente, il presidente onorario;

e. stabilire le quote sociali annuali;

f. deliberare su altri argomenti eventualmente proposti dal consiglio direttivo o da un gruppo

di soci. L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo ne

ravvisi la necessità, oppure quando ne venga fatta domanda e sottoscritta da almeno la metà

dei soci ordinari. Ad essa vengono sottoposte, per l’approvazione le modifiche allo statuto e

tutte le proposte che non siano di competenza degli altri organi sociali.

Art. 7.

La convocazione dell’assemblea generale dei soci è indetta dal presidente mediante avviso, fatto ad

ogni socio almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con la precisazione degli

argomenti posti all’ordine del giorno dell’ora e del luogo della riunione. l’assemblea ordinaria, in

prima convocazione, viene regolarmente costituita quando il numero dei soci intervenuti o

rappresentati è composto da almeno la metà dei soci. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a

maggioranza di voti di almeno la metà dei presenti. In seconda convocazione sarà valida qualunque

sia il numero dei soci fra presenti e rappresentati.. L’assemblea straordinaria in prima convocazione

viene regolarmente costituita quando il numero dei soci intervenuti o rappresentati è composta da

almeno la metà dei soci. In seconda convocazione per gli atti deliberatori, viene richiesto il voto

favorevole di almeno due terzi dei presenti. All’apertura di ogni seduta, l’assemblea elegge un

segretario con l’incarico di redigere il verbale della riunione. Il verbale deve essere sottoscritto dal

presidente e dal segretario verbalizzatore.

Art. 8.

I soci ordinari che per qualunque ragione non possano presenziare alle assemblee, hanno la facoltà

di farsi rappresentare da un altro socio ordinario, mediante delega per iscritto. Ogni socio ordinario

può ricevere non più di una delega.

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Art. 9.

Il consiglio direttivo è composto da sei membri eletti dall’assemblea generale dei soci.

I membri del consiglio direttivo e il presidente, durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso

di vacanza di una o più cariche, il presidente provvederà alla loro reintegrazione chiamandovi i soci

ordinari che nelle ultime elezioni risultarono in graduatoria immediatamente dopo i consiglieri

eletti.

Tra i membri vengono eletti un vicepresidente, un segretario, un tesoriere e un coordinatore

artistico. Le scelte da operare per ciascuno di questi ruoli andranno comunque discusse e concordate

in seno al direttivo.

Il vicepresidente ha la rappresentanza anche legale in caso di impedimento, assenza o vacanza del

presidente dell’Associazione e può avere la delega, di parte dei compiti del presidente in via

transitoria o permanente.

Il segretario dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento dell’Associazione, secondo le

direttive degli organi sociali, ne cura l’attuazione, risponde verso il presidente di tutti i servizi

sociali. Redige la corrispondenza e cura il protocollo e l’archivio del carteggio e dei documenti

sociali.

Il Tesoriere cura l’amministrazione e provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione

ed alle spese, da pagarsi su mandato del consiglio direttivo. Potrà avvalersi della collaborazione di

una persona esperta.

Il coordinatore artistico, cura l’attività culturale e musicale dell’Associazione di cui è il referente.

Art. 10.

Sono attribuzioni del consiglio direttivo:

a. la nomina del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del coordinatore artistico, da

eleggersi fra i consiglieri;

b. la convocazione dell’assemblea generale dei soci;

c. la presentazione dei bilanci preventivo e consuntivo e delle spese non preventivate;

d. le deliberazioni di provvedimenti riguardanti l’attività dell’Associazione;

e. le deliberazioni sull’ammissione o l’esclusione dei soci;

f. la conduzione artistica dell’Associazione a cura del coordinatore artistico.

g. l’affidamento ai suoi membri, ai soci, a terzi ed a speciali commissioni, lo studio di

determinate questioni, progetti, proposte, nonché il compimento di quei lavori ed iniziative

culturali che l’assemblea generale decide di effettuare nell’interesse dell’Associazione.

h. stabilire l’importo delle quote associative annue;

Particolari norme di funzionamento e di funzione del presente statuto potranno essere

eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e da

sottoporre per l’approvazione all’assemblea ordinaria.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero consiglio direttivo si intenderà decaduto.

Art. 11

Il consiglio direttivo si riunisce due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e

consuntivo, nonché ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta,

sottoscritta da almeno uno dei membri del consiglio stesso. Per la validità delle sedute è necessario

l’intervento di almeno quattro membri del consiglio direttivo oltre il presidente. Le deliberazioni

sono prese a maggioranza dei votanti.

Art. 12.

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Sono attribuzioni del presidente:

a. la convocazione e la presidenza del consiglio direttivo;

b. l’adozione di tutti quei provvedimenti atti al conseguimento dei fini statutari, e alla vigilanza

della esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea generale dei soci e del consiglio

direttivo;

c. la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti.

Art. 13.

Nel caso l’assemblea dei soci ritenga di individuare in un socio eccezionali meriti nel

conseguimento delle finalità dell’Associazione, può nominarlo presidente onorario. La durata di

tale carica è a vita. Egli è ambasciatore per l’Associazione, negli ambiti e nelle modalità che riterrà

più adeguate secondo gli auspici del direttivo.

Art. 14.

L’anno sociale e finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni

esercizio il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio

preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’assemblea generale ogni anno entro il

mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni

precedenti la seduta, per essere consultato da ogni associato.

Art. 15.

La decadenza e/o l’esclusione da associato è deliberata dal consiglio direttivo su proposta del

presidente. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato,

presentando comunicazione scritta. Chi recede dall’Associazione per qualsiasi motivo, non ha

diritto alcuno sul patrimonio. La qualifica di socio viene meno per il ritardato pagamento dei

contributi per oltre un anno. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, tutti i

soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento interno,

secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. I soci hanno il dovere di difendere sempre il

buon nome dell’Associazione.

Art. 16

Ogni socio sia ordinario che sostenitore ha l’obbligo di inviare prima della scadenza dell’anno

sociale, la propria quota per l’anno successivo - da versare in unica rata - qualora non abbia

rassegnato le dimissioni oppure sia cessato nei termini e modalità stabiliti dall’art. 15.

Art. 17.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili dei quali l’Associazione

diventa proprietaria a qualsiasi titolo, come pure da tutti i valori dei quali abbia piena disponibilità,

in particolare da:

a. quota annuale dei soci ordinari;

b. quota annuale dei soci sostenitori;

c. quote volontarie dei soci onorari;

d. eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative

che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

e. ulteriori versamenti volontari degli associati;

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f. contributi dalle pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere,

eventuali sponsorizzazioni;

g. sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati. Le elargizioni liberali in denaro, le

sovvenzioni, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera

sull’utilizzazione di esse in armonia con le norme statutarie dell’Associazione;

h. rimborsi;

i. attività marginali di carattere commerciale e produttivo. I proventi derivanti da attività

commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio

dell’organizzazione; l’assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi, che deve essere

comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione;

j. ogni altro tipo di entrata.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o

capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano

imposte dalla legge.

Art. 18.

L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci

espressamente convocata. Alla votazione dovrà partecipare almeno la metà dei soci e la

deliberazione dovrà ottenere il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti. Il patrimonio residuo

dell’ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità,

sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96 n. 662, e salvo

diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Alle cariche elettive ed ai soci in genere compete solo il

rimborso delle spese varie, regolarmente documentate.

Art. 20.

Per quanto non previsto dal presente Statuto in esame, si rinvia alle leggi vigenti in materia, nonché

alle norme del codice civile.